Gymna SHOCKMASTER 500 – Onda d’urto da studio

Shockmaster 500 il supporto ideale per lo studio con un’interfaccia di livello superiore.

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ShockMaster 500 è la soluzione a onde d’urto più intelligente di Gymna. Il dispositivo è dotato di tutte le funzioni GTS tra cui:

  • protocolli dinamici pGTS con dati pazienti
  • Informazioni di supporto
  • protocolli e software specifici per GTS

Facile da usare e di qualità. Dalle applicazioni personalizzate ai canali a due uscite per una rapida alternanza tra manipoli.  Dal carrello di forma ergonomica con tutti gli accessori a portata di mano al compressore a olio senza rumore e privo di vibrazioni.

Gymna ShockMaster 500 spicca per la sua semplicità d’uso e per la sua qualità. Il manipolo leggero e di forma ergonomica e i rapidi aggiornamenti software tramite la porta USB rendono ShockMaster 500 un dispositivo per terapia a onde d’urto completo ed efficace.

Il supporto ideale per lo studio con un’interfaccia di livello superiore:

  • pGTS unico: affina il trattamento in base alle condizioni del paziente
  • Compressore a olio senza rumore e privo di vibrazioni, facilmente accessibile
  • Esclusiva funzione di avvio graduale della intensità della pressione per un maggiore comfort del paziente
  • Carrello di forma ergonomica, con gli accessori sempre alla portata
  • Libreria anatomica
  • Rapido aggiornamento del software attraverso la porta USB
  • Due canali di uscita per cambiare rapidamente i manipoli
  • Interfaccia utente intuitiva
  • Applicazioni personalizzate e database pazienti
  • Gamma di energia esteso: livello di partenza a 0,3 bareff – 5 bareff

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
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1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.
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