Gymna CRYOFLOW ICE-IR – Crioterapia

Gymna Cryoflow ICE-IR: è dotato del nostro esclusivo sistema di feedback a infrarossi per una regolazione ottimale della temperatura, garantendo un’applicazione sicura e massimi risultati di raffreddamento. Il sistema di feedback garantisce la misurazione continua della temperatura della pelle mediante un sensore ad infrarossi. Il flusso d’aria viene regolato automaticamente per raggiungere e mantenere la temperatura desiderata.

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CRYOFLOW ICE-IR

Le applicazioni di aria fredda sono utilizzate da secoli e l’esperienza ha dimostrato i suoi benefici sui tessuti del corpo umano, raffreddando la pelle in modo controllato.

Gymna Cryoflow ICE-IR è dotato del nostro esclusivo sistema di feedback a infrarossi per una regolazione ottimale della temperatura, garantendo un’applicazione sicura e massimi risultati di raffreddamento. Il sistema di feedback garantisce la misurazione continua della temperatura della pelle mediante un sensore ad infrarossi. Il flusso d’aria viene regolato automaticamente per raggiungere e mantenere la temperatura desiderata:

  • Controllo ottimale della temperatura
  • Sistema di feedback a infrarossi unico
  • Facile da usare, senza ricariche
  • Applicazione a breve durata dovuta a forte diminuzione della temperatura
  • Vari ugelli per le diverse aree del corpo
  • 2 metodi di trattamento: statico e a mani libere, o dinamico e manuale

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
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1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.
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