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2013-2023: 10 ANNI DI NEW ETAMED, 10 ANNI DI CRESCITA

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10 anni di 𝗡𝗘𝗪 𝗘𝗧𝗔𝗠𝗘𝗗, 10 anni di crescita

 

Una crescita che oggi aggiunge un altro importante tassello: il mercato estero!

 

È infatti motivo di orgoglio per noi essere stati scelti, nei mesi scorsi, come unici fornitori per l’allestimento di palestre e aree fisioterapiche di una grande ed importante struttura ricettiva nord-africana di prossima apertura.

 

*STAYTUNED


Per informazioni:

348 8001863

Whatsapp al 327 241 7080.

www.newetamed.com

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
Articolo 21
1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.
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